Criteri di priorità in ordine alle ammissioni dei cacciatori foranei.
Così come previsto dalle disposizioni di legge, si precisa che è titolo di priorità rispetto all’ anzianità anagrafica, la proprietà, da almeno 4 anni, di fondi di superficie non inferiore ad un ettaro o la proprietà di un fabbricato di civile abitazione, ubicati nel C.A. interessato. Tale priorità è riconosciuta, oltre che al proprietario stesso, anche agli ascendenti, discendenti ed affini di primo grado.